La sovraintendenza amministrativa dei territori della Terraferma, era affidata da Venezia a Rettori del ceto patrizio veneziano eletti dal Senato o dal Maggior Consiglio. Inizialmente duravano in carica 12 mesi, portati in seguito a 16 mesi; “periodo, questo, che soprattutto nel ‘700 di fatto poteva ampliarsi sino a due-tre anni di permanenza nella medesima sede” per improvvise difficoltà elettive. Nelle città più importanti della Terraferma (Padova, Vicenza, Verona, Brescia e Bergamo) i Rettori erano due e prendevano il nome di Podestà e Capitano; il primo con funzione prevalentemente giudiziaria e civile (pretorea), il secondo con funzione finanziaria e militare (prefettizia). In totale “ben 58 località di 15 province o territori accolgono il governo di uno o più patrizi veneziani”.
Orzinuovi, una delle quattro podesterie maggiori del Territorio bresciano (le altre erano Salò, Valcamonica e Asola), era amministrato da due rettori: il Podestà e il Provveditore.
Podestà.
La nomina del podestà avveniva nel Consiglio Generale (detto anche Gran Consiglio o Consiglio Maggiore) di Brescia tramite un sorteggio tra i suoi componenti. Godeva di un buon stipendio, in parte a carico del comune. Durava in carica generalmente un anno. L’incarico era obbligatorio: “solo in casi speciali era loro concesso di rifiutare la nomina, senza incorrere nella pena di una grossa multa”. La nomina per sorteggio comportava che non sempre la persona incaricata risultasse idonea alla funzione; in generale frequenti erano i provvedimenti a carico di podestà “tam rudes et ignorantes ut lites inter altercantes dirimere nesciant, multa praeterea enorma, absurda et inconvenientia commit-tuntur” (tanto rozzi e ignoranti che non sono in grado di dirimere controversie tra litiganti e commettono inoltre molti atti madornali, assurdi e sconvenienti): a Orzinuovi si ricorda il caso di malcontento suscitato dal podestà Giovanni Fisogni, 1552; a Asola poteva accadere che il podestà Lantiero Appiani proibisse ogni festa nel carnevale del 1555, perché tutti i suonatori e le dame del luogo partecipassero al suo ballo privato. Alvise Mocenigo, provveditore di Orzinuovi, nella sua relazione del 1619 affermava senza perifrasi che la scarsa autorità del Podestà derivava anche dalle “particolari condittioni de soggietti deboli e poco atti che vengono mandati”. Come già accennato al podestà spettava l’amministrazione della giustizia in materia civile e criminale (citra poenam sanguinis, senza pena di sangue) e ogni materia riguardante la quiete pubblica, le attività e i redditi dei cittadini, le strade, il controllo delle amministrazioni pubbliche (Consiglio comunale, Ospedali, Monti di pietà, ecc.).
Provveditore.
Data l’importanza militare della fortezza di Orzinuovi, il governo della Serenissima affiancava al Podestà un Provveditore. Questi era un patrizio veneziano eletto dal Senato o dal Maggior Consiglio. L’incarico era obbligatorio: si poteva essere esonerati solo per motivi particolari; l’eletto che rinunciava incorreva in una condanna pecuniaria. Al Provveditore afferiva la materia tipica del prefetto: la sfera economica (da intendersi come esazione dei numerosi dazi) e la sfera militare.
Questa comprendeva “la viglianza ininterrotta sul corpo dei bombardieri urbani, sulle ordinanze territoriali, sulle milizie mercenarie di stanza nel presidio o acquartierate temporaneamente […] sulle leve straordinarie, sugli approvvigionamenti comandati dal centro, sugli edifici della polvere e della corda da fuoco, i tezoni del salnitro […] e su ogni altro oggetto attinente alla difesa delle piazze”. Secondo il Codagli, il Provveditore godeva di una provvisione di 600 ducati l’anno, portati in seguito a 800. Prima di partire da Venezia il rettore riceveva una Commissione Ducale, nella quale erano ricordate le linee guida del mandato. Terminato l’incarico e tornato a Venezia il Provveditore si presentava in Senato per dar relazione dell’operato. Dapprima la relazione era solo orale; in seguito la legge del 1524 rese obbligatoria una relazione scritta, che veniva poi messa agli atti a futura memoria. Delle relazioni attinenti a Orzinuovi ne sono sopravvissute solo 20, mentre i provveditori furono più di 250.
In circostanze particolari al Provveditore ordinario veniva affiancato un Provveditore straordinario con poteri particolari. Tre sono i casi di Orzinuovi: Stefano Viaro nel 1606, Benedetto Tagliapietra nel 1607 e Michiel Magno nel 1706.
La convivenza tra le due figure apicali dell’ammi-nistrazione del comune, podestà e provveditore, è costellata da numerosi dissidi concernenti aspetti giuridici non previsti. Un caso significativo: uno “Scolare de bombardieri”, come tale sotto il controllo del Provveditore, svolgeva anche l’attività di fornaio, professione sottoposta al controllo del Podestà. Il Provveditore si opponeva a che l’inviato del Podestà controllasse il peso dei pani venduti (i pani non si vendevano a peso ma per unità; per evitare frodi i pani erano sottoposti a un regolare controllo del peso da parte di ufficiali del Podestà). Il Consiglio dei X darà torto al provveditore, ducale 8 maggio 1574. Il podestà che vedeva minacciata la sua autorità giurisdizionale ricorreva, tramite Brescia, al Consiglio dei X. A volte la stessa comunità, ritenendo gli interventi del provveditore lesivi dei privilegi concessi dalla Serenissima, faceva ricorso al governo centrale, spesso tramite dei nonci, cioè dei rappresentanti inviati dal comune a Venezia per perorare la causa. La casistica delle controversie è ricca e variegata; alcuni esempi (tra parentesi la data della ducale che dirimeva il contrasto):
– le controversie relative all’uso delle acque per l’irrigazione dei campi spettano al podestà (4 dicembre 1489);
– il provveditore ha giurisdizione solo sui soldati stipendiati dalla repubblica e addetti alla custodia del sito (7 dicembre 1489);
– al podestà e non al provveditore è attribuita l’autorità di vedere conti dell’amministrazione comunale (30 agosto 1588);
– per le frodi di dazi il giudicio in prima istanza aspetti al Podestà degli Orzi, e in appellazione al Podestà di Brescia; pertanto il provveditore non può ingerirsi nella defraudazion de Dazj (12 giugno 1589);
– la pulizia delle strade è compito dei due rettori che devono fare unitamente il Proclama. Nel caso, però, che il podestà sia inadempiente il provveditore deve statuir termine di quindici giorni a far nettar dette strade, e non le facendo detto Podestà, debba il Proveditore ordinar quello li parerà per causa della sanità, e sicurtà di quella Terra (12 giugno 1589).