Mutui prima casa
Arriva la proroga di un anno della copertura del Fondo di garanzia per la prima casa per i giovani con meno di 36 anni. Si amplia poi la platea dei soggetti che hanno priorità nell’accesso ai mutui prima casa assistiti dal Fondo. Saranno infatti favorite le famiglie numerose, ossia ai nuclei familiari con almeno tre figli under 21 e un Isee sotto i 40mila euro, a quelle con quattro figli e Isee sotto i 45mila e a quelle con 5 figli e Isee oltre i 50mila euro annui. La garanzia del Fondo è crescente con il numero di figli. In dettaglio la norma proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80 per cento (contro il 30 per cento ordinario) per la quota capitale dei mutui destinati all’acquisto della prima casa da parte di giovani con meno di 36 anni con un ISEE non superiore a 40 mila euro annui.
Incremento sostegno per bambini affetti da gravi patologie croniche
I commi prevedono un incremento del valore del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. La misura riguarda i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro.
Incremento indennità per il congedo di maternità/paternità
Il comma prevede, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale indennità pari all’80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento a regime di un’indennità pari al 60 per cento e non più al 30 per cento per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 l’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80 per cento della retribuzione. Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo.
Decontribuzione delle lavoratrici con figli
Stop al versamento della quota contributiva a carico per le donne lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano tre o più figli, fino al limite massimo annuo di 3.000 euro calcolato su base annua e fino al compimento del diciottesimo anno del figlio di età inferiore. In via sperimentale per l’anno 2024, l’esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al compimento del decimo anno di età del figlio di età inferiore. Le norme resteranno in vigore per il triennio 2024-2026.
Titoli di Stato e postali esclusi dall’ISEE
Esclusi dal conteggio per la determinazione del patrimonio ai fini ISEE i titoli di stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato per un importo fino a 50.000 euro. Tra i titoli di Stato rientrano i Buoni ordinari del Tesoro (BOT), i CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon) i Buoni del tesoro poliennali (BTP), i Certificati di credito del Tesoro (CCT). Per prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato si intende invece il risparmio postale, sotto forma di buoni postali fruttiferi e di libretti di risparmio postale.
Esonero parziale contributi a carico dei lavoratori
Riproposte anche per l’anno 2024 le disposizioni già in vigore nel 2023 per l’esonero della quota di contributi a carico del dipendente, per chi ha redditi entro i 35.000 euro.
L’esonero è previsto nei seguenti termini:
a) 7 punti percentuali a condizione che la retribuzione mensile imponibile non ecceda l’importo di 1.923 euro;
b) 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione mensile imponibile sia superiore a 1.923 euro e non ecceda l’importo di 2.692 euro;
Confermato anche che l’esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima.
Welfare aziendale con tetti più elevati
Disciplina più favorevole per il welfare aziendale per il solo anno 2024. Le nuove norme stabiliscono infatti che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale fino ad un importo di 2.000 euro, rispetto ai 258 euro ordinariamente previsti. Per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, invece, il limite complessivo dell’importo escluso è innalzato a 1.000 euro.
Confermata la riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività
Confermata anche per il 2024 la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. Le norme riguardano i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (innalzato a 4 mila euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro). Interessati solo i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente, a 80.000 euro.