La Cassazione con ordinanza n. 29779/20, depositata il 29 dicembre u.s., ribadisce che «il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, … di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente.
In particolare, il figlio maggiorenne avrà diritto al versamento di un assegno di mantenimento se si sarà impegnato attivamente a trovare un’occupazione lavorativa tra le varie opportunità reali offerte dal mercato del lavoro.
Momentaneamente, il figlio maggiorenne che si trovi dunque nella suddetta condizione dovrà ridimensionare le proprie aspirazioni, senza aspettare un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Nel caso concreto sottoposto ai Giudici, il figlio non si era in alcun modo attivato per cercare soluzioni lavorative consone e adeguate alle sue attitudini e aspirazioni.
Conseguentemente, i Giudici hanno negato al figlio il diritto all’assegno.
Ne deriva che il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, terminato il percorso di studi, dimostri di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione.
Avvocato Ester Pellegrini
Montichiari (BS),
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