Nel corso del matrimonio, ognuno dei due coniugi deve contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle sue possibilità economiche.
Il venire meno a questo impegno costituisce una violazione dei principi sui quali si fonda il matrimonio e può comportare l’addebito.
Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che non è possibile chiedere la restituzione dei piccoli regali e contributi che i coniugi si fanno sinché sono sposati.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, quello che si spende durante il matrimonio, è una obbligazione spontanea che si fa non in vista di una futura restituzione ma con l’intento della reciproca assistenza.
Tuttavia, ben diversa sarà la soluzione quando le spese, per la loro entità economica, superano il normale dovere di contribuzione.
Quando uno dei due coniugi versa in favore dell’altro una somma ingente ha diritto al rimborso.
In particolare, quando la moglie investe nella casa del marito per effettuare ristrutturazioni o acquistare i mobili, oppure il marito avvia la moglie in un’attività economica non c’è dubbio che le prestazioni effettuate da uno dei coniugi a favore dell’altro integrano il diritto al rimborso.
Avvocato Ester Pellegrini
Montichiari (BS),
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