L’emergenza COVID-19 ha avuto un impatto enorme sul sistema economico mondiale e, di riflesso, sui rapporti commerciali e sui contratti.
Tale situazione assolutamente emergenziale pone numerosi quesiti.
Uno, forse il più stringente, è se la eccezionale situazione economico giuridica possa giustificare il mancato o ritardato adempimento delle proprie obbligazioni, anche di pagamento.
A tal riguardo, proprio per aiutare i cittadini in difficoltà, il Governo ha previsto che il “rispetto delle misure di contenimento… è sempre valutato ai fini del-l’esclusione… della responsabilità del debitore…”
Tale norma speciale rispetto alle disposizioni codicistiche, rende giustificabile e scusabile il ritardato o il mancato pagamento a condizione che questo sia conseguenza delle misure autoritative per il contenimento dell’epidemia da Covid 19.
Infine, si aggiunge che il Governo ha anche previsto espressamente, per specifici rapporti contrattuali, il ritardato adempimento, come la moratoria nel pagamento di rate di mutui e di leasing, la sospensione del pagamento della rate di mutuo prima casa per lavoratori autonomi e liberi professionisti, il divieto di riduzione degli affidamenti bancari e facilitazioni nell’ottenimento di garanzie creditizie.
In definitiva, ritengo che la crisi da covid 19 che abbia causato un impedimento non superabile dell’adem-pimento potrà esimere da responsabilità il debitore.
In ogni caso, in tema di inadempimento, si ricorda anche la regola generale a tenore della quale quando ricorrono circostanze oggettive l’inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e come tale non dà luogo ad alcuna conseguenza negativa.
Avvocato Ester Pellegrini
Montichiari (BS),
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