Canone di affitto ridotto per tutelare il ristoratore messo in difficoltà dalla chiusura dovuta all’emergenza sanitaria.
La vicenda.
Un ristoratore ha in affitto due immobili «in forza di un contratto di locazione ad uso commerciale».
Il contratto è stato concluso nel 2017, ma a marzo 2020, il fitto mensile da pagare diventa un peso eccessivo, a causa del lockdown provocato, come noto, dal Coronavirus.
Pertanto, il ristoratore decide di chiede al proprietario una riduzione del canone. La proprietà non accetta.
La soluzione.
Il Tribunale investito della lite rileva che la proprietà con il suo comportamento ha violato il generale obbligo di buonafede e di correttezza contrattuale nell’ese-cuzione del contratto. In particolare, la proprietà ha violato l’obbligo di ripattuire le condizioni economiche del contratto di locazione a seguito degli eventi imprevedibili e sopravvenuti legati alla pandemia per COVID-19.
In definitiva, per il Giudice la crisi economica dipesa dalla pandemia provocata dal COVID e la chiusura forzata delle attività commerciali sono eventi imprevedibili e sopravvenuti che costituiscono il presupposto per rinegoziare i termini e le clausole del contratto, in base al dovere generale correttezza nell’esecuzione del contratto stesso.
In buona sostanza, la clausola generale di buonafede e correttezza del nostro ordinamento ha la funzione di obbligare le parti a trovare un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio i reciproci interessi, tra cui la riduzione del canone di locazione.
Avvocato Ester Pellegrini
Montichiari (BS),
via G. A. Poli 174
Tel. 030/7282644