I crediti d’imposta tanto attesi del nuovo piano del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), meglio conosciuto come “Transizione 5.0”, premiano i progetti di innovazione in cui al rinnovo dei macchinari in chiave di digitalizzazione deve essere collegato un risparmio energetico certificato. Un cambiamento sostanziale delle dinamiche di spesa collegate ai beni strumentali. Così oggi, davanti alle imprese intenzionate a prenotarsi per il credito d’imposta, si presenta una finestra utile per gli investimenti che è decisamente stretta. Le lentezze dell’iter attuativo hanno fatto sì che resti meno di un anno e mezzo per completare gli investimenti.
Il decreto emanato dal Mimit, conferma il periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2025 come arco di tempo da sfruttare, un margine esiguo vista la complessità degli oneri documentali da produrre e della realizzazione dei progetti. La possibilità di concedere alle aziende almeno un po’ di respiro in più – con una deroga, per il primo anno, fino al 30 aprile 2025 a fonte di un acconto del 50% – è infatti saltata nel passaggio dalle bozze iniziali al testo finale.
Nel piano Transizione 5.0, gli incentivi sono solo per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese estere. Non rileva la forma giuridica (srl-spa-sapa-snc-sas-ss) ma occorre che i nuovi investimenti siano relativi a strutture produttive localizzate in Italia. Sono poi sicuramente ammessi al beneficio gli enti, diversi dalle società, che hanno come oggetto principale l’esercizio di un’attività commerciale.
Possono inoltre usufruire del credito 5.0 le imprese agricole che determinano il reddito agrario in base all’articolo 32 del Tuir. Non sono, dunque, ammessi a fruire del credito di imposta 5.0, oltre ai professionisti, i contribuenti, italiani o esteri, che svolgono attività di impresa in via occasionale. Possono applicare l’incentivo 5.0 anche i soggetti che determinano il reddito di impresa con criteri forfettari (come, ad esempio, il regime forfettario ex lege 190/2014) o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi. Non possono avvalersi del nuovo credito di imposta le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; quelle che non rispettano la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e quelle inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Gli investimenti devono riguardare beni materiali e immateriali con i requisiti di Industria 4.0 e che sono interconnessi alla rete di gestione della produzione aziendale o alla rete di fornitura e hanno le ulteriori caratteristiche indicate nell’allegato. Non sono ammessi al beneficio 5.0 le autovetture e gli altri mezzi di trasporto. Il secondo requisito per il progetto di innovazione è che l’investimento nei beni 4.0 sopra indicati consenta di ottenere riduzioni dei consumi energetici almeno del 3% sulla struttura produttiva, nella quale è realizzato il progetto, oppure almeno del 5% sui processi interessati dal-l’investimento.
Ma cosa si intende per struttura produttiva? La struttura produttiva è un sito costituito da una o più unità locali finalizzato alla produzione di beni o di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o parte di esso.
E per processo aziendale? Il processo interessato dal-l’investimento è, invece, l’insieme di attività tra loro collegate che utilizzano risorse per trasformarle in prodotti o servizi, oggetto della riduzione dei consumi ottenuta attraverso l’investimento.
La misura dei crediti d’im-posta è strutturata su tre livelli (crescenti al crescere degli obiettivi di risparmio energetico raggiunti), ciascuno dei quali prevede percentuali correlate agli scaglioni di spesa sostenuta:
• fino a 2,5 milioni;
• tra 2,5 e 10 milioni;
• tra 10 e 50 milioni.
Il primo livello (quello di accesso al bonus) prevede una riduzione dei consumi almeno pari al 3% nella struttura produttiva o in alternativa al 5% sui processi interessati dal-l’investimento.
Il credito è fissato al 35%, al 15% e al 5% rispettivamente per i tre scaglioni di spesa sopra indicati.
Se con il progetto si arriva al secondo livello di riduzione energetica – superiore al 6% nella struttura produttiva oppure al 10% nel processo interessato dall’investimento –, si ottengono crediti di imposta del 40%, 20% e 10% sempre per i tre scaglioni di spesa.
Il credito più elevato verrà attribuito in presenza di investimenti 4.0 che consentono un risparmio superiore al 10% (struttura produttiva) oppure al 15% (processi interessati dell’investimento):
• 45% per la parte di costo fino a 2,5 milioni;
• 25% per la parte compresa tra 2,5 e 10 milioni;
• 15% per la quota che eccede 10 milioni e fino a 50 milioni.
Le macchine agricole sono incluse? L’articolo 5 del decreto pubblicato lo scorso 4 luglio individua una serie di progetti che non si considerano ammissibili al beneficio al fine di non arrecare un danno significativo all’ambiente. Tra i progetti esclusi da beneficio rientrano le attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle. A questa regola è prevista una specifica eccezione per i veicoli agricoli. Il legislatore pone, però, dei vincoli importanti:
• l’uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile, cioè non è presente sul mercato un valido sostituto;
• l’acquisto deve essere funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente a uno con motore Stage V, secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti. Il termine «Stage» indica la normativa europea che limita le emissioni delle macchine mobili. Le indicazioni Stage I e Stage V sono, quindi, riferite agli standard di emissione per i motori delle macchine agricole, inclusi i trattori, stabiliti dall’Unione Europea.
La verifica di quale standard una macchina rispetti è possibile mediante la consultazione del libretto del veicolo.
L’acquisto di macchine agricole beneficia, quindi, del credito 5.0, ma solo se il progetto riguarda la sostituzione di macchine molto vecchie mentre sarà impossibile accedere al beneficio per sostituire mezzi che sono stati acquistati più di recente, magari con i benefici del credito 4.0. Comisag assiste le aziende agricole per usufruire delle agevolazioni disponibili sul mercato e maggiormente convenienti attraverso l’analisi costi/benefici.
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Dott.ssa Monica Facchetti